TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 24.
(Norme in materia di accesso dei giovani al credito).

Art. 27.
(Norme in materia di accesso dei giovani al credito).

      1. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali, a decorrere dal 1o gennaio 2008 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

      Identico.

          a) Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

          b) Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;

          c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

      2. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 1 è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.

      3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con

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i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 1.